Diffamazione – Quelle norme così sbagliate

sallusti

Sembra quasi che sia un problema dei giornalisti la legge sulla diffamazione che il Senato si appresta a votare oggi. Invece è un problema dei cittadini il coacervo di contraddizioni e irrazionalità precipitate nel testo a forza di colpi di mano e spesso sotto il passamontagna del voto segreto: dalle multe anche di 50.000 euro (tali da ipotecare i bilanci di testate medio-piccole) al divieto di replicare alle rettifiche quand’anche espongano palesi falsità, fino al carcere per il cronista ma non per il direttore quando pure concorrano nella medesima diffamazione.

Questa legge riguarda tutti perché dal diritto di ricevere informazioni, necessarie a operare consapevoli scelte quotidiane, dipende la salute di una società. E per questo un organo di informazione che mente non è solo una bega tra giornalisti, ma un problema che avvelena l’intera collettività e fa perdere ai fatti il loro valore di realtà.

Nel contempo, in tema di libertà di manifestazione del pensiero, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo raccomanda però che la misura dell’ingerenza punitiva dello Stato sia strettamente proporzionata alla tutela dell’onore e della reputazione, e non sconfini invece in sanzioni di per sé tali da dissuadere i media dallo svolgere il loro ruolo di controllori: perciò Strasburgo non include la diffamazione, ma solo l’istigazione all’odio e alla violenza, tra le circostanze eccezionali che giustificano il carcere per i giornalisti, e boccia persino le pene pecuniarie se sproporzionate nell’entità.

Ecco, dunque, che ad alimentare lo scombinato progetto normativo in cantiere resta solo la parimenti arrogante pretesa di impunità di un certo giornalismo, incline a spacciare le diffamazioni per «reati di opinione» e a chiamare diritto di critica la licenza di attribuire consapevolmente a qualcuno fatti falsi.

Più credibili sarebbero oggi le critiche alla legge se da parte dei giornalisti fosse stato sempre rigoroso il rispetto delle regole deontologiche. Tuttavia bilanciare due diritti garantiti dalla Costituzione non sarebbe impossibile fuori dalla presunzione di farne prevalere in maniera acritica uno sull’altro. In caso ad esempio di errore commesso in buona fede dal giornalista, a ripristinare verità e onore del diffamato gioverebbe, ben più del carcere o di un maxiassegno, un più responsabile esercizio del rimedio della rettifica, senza esagerate rigidità ma anche senza quelle furbizie che troppo spesso nascondono nell’angolo di un’ultima pagina ciò che di falso era stato gridato in prima.

In questi e altri analoghi gesti di autocorrezione nessuno potrebbe denunciare bavagli alla libertà di stampa. A patto che contemporaneamente sia finalmente prosciugata l’opacità dell’odierno (finto) proibizionismo: dando ai giornalisti un diretto e trasparente accesso agli atti della pubblica amministrazione, sulla scia americana del «Freedom of information act» datato 1966 e già nel 1974 contemperato con le esigenze della privacy; e arginando con un contrappasso le cause quanto più temerarie tanto più economicamente intimidatorie, cioè con la previsione di un risarcimento al giornalista in proporzione al valore della maxirichiesta danni che risulti palesemente infondata.

Luigi Ferrarella, Corriere della Sera

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