La corruzione soffoca la nostra economia. L’Europa boccia l’Itala

europee bandiere Consiglio d’Europa: “Manca regime sanzionatorio dissuasivo”

 

In Italia manca una legge con un regime sanzionatorio efficace contro la corruzione, e i pochi casi perseguiti sono a elevato rischio di prescrizione. Lo afferma la Commissione costituita dal Gruppo di Stati del Consiglio d’Europa contro la corruzione, GRECO, in un rapporto pubblicato a Strasburgo, dopo aver preso in conto le osservazioni del governo italiano. Il rapporto riguarda anche le lacune del sistema di finanziamento pubblico dei partiti in Italia.

Reprimere con determinazione la corruzione è un’esigenza impellente, osserva il gruppo, che sottolinea la necessità per l’Italia di ratificare la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa, con i relativi protocolli addizionali, in modo che siano pienamente integrati nel diritto nazionale e diventino legge dello Stato. L’Italia, rileva il rapporto, è uno dei pochissimi Stati membri del Consiglio d’Europa che non si serve ancora di questi strumenti.

Il gruppo Greco, comunque, elogia la magistratura per il lavoro svolto nonostante l’inadeguatezza delle leggi. “A dispetto di queste lacune, un numero rimarchevole di casi di corruzione è stato perseguito in Italia grazie all’azione condotta dai procuratori e dai giudici, che hanno acquisito una vasta esperienza nel campo del perseguimento e del giudizio dei reati di corruzione, contribuendo a stabilire una giurisprudenza di una portata considerevole in materia”, si legge nel documento.

Il rapporto nota poi che “le stesse autorità giudiziarie”, incontrate durante il sopralluogo del gruppo Greco in Italia, il 3 e 4 ottobre 2011, “si sono mostrate preoccupate” per il carattere non abbastanza “effettivo, dissuasivo e proporzionato dell’applicazione concreta delle sanzioni” imposte nei casi di corruzione. Secondo il gruppo, “per il reato di concussione, andrebbe riconsiderata la possibilità prevista per chi corrompe un agente pubblico di andare esente da pena in caso di costrizione o di incitazione” alla corruzione; oppure, se del caso, bisognerebbe “prendere delle misure per attenuare il rischio” che questa possibilità “sia utilizzata in modo abusivo”.

Quanto alla prescrizione, il rapporto sottolinea che “i termini attualmente stabiliti rischiano fortemente di compromettere l’azione dei procuratori e dei giudici. E’ chiaro che la durata (troppo breve, ndr) dei termini per l’archiviazione dei casi di corruzione rischia di rappresentare un problema particolarmente grave nella lotta contro la corruzione, segnatamente quando il caso deve essere archiviato a causa della prescrizione invece che per una decisione nel merito”.

Il rapporto, che ha ottenuto il consenso di rito del governo prima della pubblicazione, contiene 16 raccomandazioni che il gruppo Greco spera siano adottate dall’Italia. Le autorità italiane sono invitate a presentare una relazione sulla loro attuazione entro il 30 settembre 2013.

 

Le raccomandazioni del GRECO all’Italia, relative alla parte “corruzione”, sono state le seguenti:

  1. procedere rapidamente alla ratifica della Convenzione penale sulla corruzione (STE 173) e il suo Protocollo aggiuntivo (STE 191) (punto 101);
  2. allargare il campo di applicazione della legislazione in materia di corruzione attiva e passiva a tutti i pubblici funzionari stranieri, membri do assemblee pubbliche straniere, funzionari di organizzazioni internazionali, membri di assemblee parlamentari internazionali e pure a giudici e funzionari di tribunali internazionali, al fine a rispettare pienamente i requisiti di cui agli articoli 5, 6, 9, 10 e 11 della Convenzione penale sulla corruzione (STE 173) (punto 107);
  3. ampliare l’ambito di applicazione della legislazione in materia di corruzione attiva e passiva ai giudici popolari stranieri al fine di soddisfare pienamente i requisiti di cui all’articolo 6 del Protocollo addizionale alla Convenzione penale sulla corruzione (STE 191), criminalizzare la corruzione attiva e passiva di arbitri nazionali ed stranieri (punto 108);
  4. criminalizzare la corruzione nel settore privato ai sensi degli articoli 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione (STE 173) (punto 110);
  5. criminalizzare il traffico di influenza attiva e passiva, a norma dell’articolo 12 della Convenzione penale sulla corruzione (STE 173) (punto 111);
  6. adottare misure appropriate, in stretta collaborazione con le istituzioni interessate, che garantiscano che le disposizioni relative ai reati di corruzione e di traffico di influenza siano effettivamente applicate e che favoriscano un regime sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo per i trasgressori, come richiesto dall’articolo 19 della Convenzione penale sulla corruzione (STE 173) (punto 114);
  7. al fine di assicurare che di possa arrivare ad una decisione nel merito nei casi di corruzione prima che sia decocorso il termine di prescrizione, 
    • avviare uno studio sulla percentuale dei casi di corruzione estinti per prescrizione al fine di determinare la portata e le ragioni di eventuali problemi che venissero individuati come un risultato dello studio; 
    • adottare un piano specifico per affrontare e risolvere, entro un determinato arco di tempo, il problema o i problemi individuati dallo studio, 
    • rendere pubblici i risultati di questo studio (punto 118);
  8. esaminare in modo approfondito l’applicazione pratica del reato di concussione, come previsto dall’articolo 317 del codice penale, al fine di accertare il suo potenziale uso improprio nelle indagini e nel perseguimento della corruzione; alla luce di tale esame adottare misure appropriate per rivedere e precisare il campo d’applicazione del reato, se necessario (punto 122);
  9. a bolire la condizione, se del caso, secondo la quale il perseguimento di reati di corruzione commessi all’estero deve essere preceduto da una richiesta del Ministro della Giustizia o dalla denuncia della persona offesa, estendere la giurisdizione ai reati di corruzione commessi all’estero da stranieri, ma che coinvolga funzionari delle organizzazioni internazionali, membri delle assemblee parlamentari internazionali e funzionari di tribunali internazionali che siano cittadini italiani (punto 127).

Leggi il Rapporto del GRECO sulla corruzione in Italia

 

 

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