Regolamento delle agevolazioni alle imprese italiane che avviano imprese miste nei PVS previste dall’articolo 7 della legge 49/87

Delibera 92 del CIPE

approvata il 6 novembre 2009

Premesse

Visto l’articolo 1, comma 2 della legge n. 49/1987, secondo cui la cooperazione allo sviluppo “è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, all’autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all’attuazione e al consolidamento dei processi di

sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo;

Visto l’articolo 7 della legge n. 49/1987, che, a valere del Fondo Rotativo, costituito ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 227/1977 e dell’articolo 6 della Legge n. 49/1987, consente di concedere “crediti agevolati alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici e privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi”;

Visto, in particolare, l’articolo 7, comma 2, lettera b della legge n. 49/1987, secondo cui i criteri per la selezione delle iniziative idonee ad usufruire dell’agevolazione devono “privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale”, tenuto conto “delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana”;

Visto il D.P.R. n. 373/1994, che ha attribuito al CIPE le competenze del disciolto CICS in materia di cooperazione allo sviluppo, tra cui anche quelle relative all’art. 7, riguardo a:

• la parte del fondo rotativo che deve essere impiegata ogni anno a tale scopo,

• i criteri per la selezione di tali iniziative,

• le condizioni alle quali potranno essere concessi i predetti crediti agevolati;

Viste la dichiarazione conclusiva della conferenza ONU sul finanziamento per lo sviluppo di Monterey (22 marzo 2002) e la dichiarazione di Doha (2 dicembre 2008), nelle quali è stato ribadito il ruolo catalizzatore dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS), e delle risorse pubbliche in senso lato, nel mobilitare le risorse del settore privato, ed è stato rilanciato il principio della complementarietà tra APS e investimenti privati;

Articolo 1

Programmazione finanziaria e geografica

1.1 I crediti agevolati di cui all’art 7 della legge 49/87 dovranno mirare a mobilitare risorse finanziarie e capacità aggiuntive attraverso nuovi partenariati pubblico-privato che promuovano uno sviluppo sostenibile ed inclusivo nei Paesi in via di sviluppo, privilegiando la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale in sinergia con le altre attività realizzate nel quadro della legge n. 49/1987 e con la valorizzazione del contributo che operatori economici italiani possono offrire allo sviluppo.

1.2 Nei documenti sulla programmazione annuale e pluriennale delle attività di cooperazione allo sviluppo svolte dalla DGCS, il Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo indicherà i Paesi nei quali dovranno essere localizzate le imprese miste i cui soci italiani potranno beneficiare crediti agevolati, tenendo conto delle priorità geografiche generali della cooperazione italiana, e l’ammontare massimo delle risorse da destinare a tale attività nell’anno di riferimento.

1.3 I crediti agevolati in questione saranno finanziati con le risorse che attualmente si trovano sul conto dedicato alle operazioni a valere sulla quota del Fondo Rotativo destinata alle finalità di cui all’articolo 7 della legge n. 49/1987. In base al grado di effettivo utilizzo di tale strumento, su proposta della DGCS, il Comitato Direzionale è delegato a spostare eventuali risorse che dovessero risultare eccedenti dal suddetto conto a quello dedicato alle operazioni a valere sulla quota del Fondo Rotativo destinata alle finalità di cui all’articolo 6 della medesima legge.

Articolo 2

Requisiti oggettivi

2.1 I finanziamenti ex art. 7, legge 49/87 potranno essere concessi esclusivamente per:

2.1.1 la partecipazioni di imprese italiane al capitale di rischio di nuove imprese miste;

oppure

2.1.2 aumenti di capitale in imprese miste sottoscritti da imprese italiane e finalizzati alla riabilitazione e/o all’ampliamento di imprese preesistenti.

2.2. L’impresa mista deve soddisfare i criteri di seguito elencati.

2.2.1 L’impresa mista deve operare in prevalenza in uno dei seguenti ambiti:

2.2.1.1 agricoltura, allevamento, pesca ed attività di trasformazione dei loro prodotti;

2.2.1.2 artigianato;

2.2.1.3 servizi locali di pubblico interesse nei settori dell’energia, delle comunicazioni, dell’acqua, dei trasporti e dei rifiuti;

2.2.1.4 microfinanza, servizi per la microimprenditoria, commercio locale, commercio equo e solidale, turismo sostenibile;

2.2.1.5 tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

2.2.2 La domanda del credito agevolato deve essere presentata dopo la costituzione della società mista ma prima del conferimento di capitale alla società mista da parte dell’impresa italiana.

2.2.3 Il capitale di rischio del socio italiano richiedente il finanziamento nell’impresa mista non deve essere inferiore al 20% del totale. Il capitale di rischio del socio locale nell’impresa mista non deve essere inferiore al 25% del totale.

2.2.4 L’iniziativa non deve comportare delocalizzazione di imprese italiane in accordo a quanto previsto dall’art. 1, comma 12 della Legge 14 maggio 2005 n. 80.

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