Testo base della riforma elettorale adottato dal Senato

elezioni1 Testo adottato dalla I Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica sulla riforma della legge elettorale

Sistema proporzionale corretto, soglia di sbarramento del 5 per cento (con deroghe ribattezzate già norme pro-Lega); premio del 12.5 per cento alla coalizione (o alla lista) che vince; preferenze con clausola di genere. Sono i contenuti principali della proposta del Pdl, messa a punto dal relatore Lucio Malan, che oggi è stato adottato dalla commissione Affari costituzionali del Senato come testo base per la riforma della legge elettorale. I si sono stati 16 (Pdl, Udc, Lega, Mpa, Fli e Coesione nazionale), i no 10 (Pd e Idv più il presidente della commissione Carlo Vizzini).

Scelto il testo base, la sfida si sposta ora sul terreno degli emendamenti che saranno depositati la prossima settimana. Il Pd cercherà di far modificare l’articolato nella parte sulle preferenze chiedendo che vengano previsti i collegi uninominali come era scritto nella proposta dell’altro relatore Enzo Bianco.

Ecco i punti principali della proposta.

FORMULA ELETTORALE Sistema proporzionale corretto: i seggi sono attribuiti in ragione proporzionale su base nazionale alla Camera, circoscrizionale (regionale) al Senato, con soglie di sbarramento e premio alla lista o alla coalizione di liste che ottiene il maggior numero di seggi a livello nazionale.

SOGLIE DI SBARRAMENTO 5 per cento nazionale sia per la Camera sia per il Senato, con tre deroghe: 4 per cento per le liste coalizzate; 7 per cento per le liste che ottengono tale risultato in un insieme di circoscrizioni pari almeno a 1/5 della popolazione; per le minoranze linguistiche come nella disciplina vigente.

PREMIO 12.5 per cento dei seggi complessivi (76 alla Camera, 37 al Senato) alla lista o alla coalizione di liste che ottiene il maggior numero di seggi a livello nazionale (sia al Senato sia alla Camera).

COMPOSIZIONE DELLE CANDIDATURE Ciascuna lista è formata da due elenchi: nel primo elenco (per l’attribuzione di 2/3 dei seggi assegnati alla circoscrizione) con scelta dei candidati mediante voto di preferenza; il secondo elenco (per l’attribuzione del restante terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione), con il sistema della ‘lista bloccata’.(SEGUE)

CANDIDATURE MULTIPLE Limitate a non più di 3 ‘listini bloccati’ e a un solo elenco di candidati da scegliere con voto di preferenza (in caso di elezione in più elenchi si esercita l’opzione).

VOTO DI PREFERENZA Tra i candidati del primo elenco (per l’attribuzione di 2/3 dei seggi assegnati alla circoscrizione) è possibile esprimere 1 o 2 voti di preferenza.

RAPPRESENTANZA DI GENERE L’elenco dei candidati da scegliere con voto di preferenza può contenere un numero di candidati dello stesso sesso non superiore ai 2/3 dell’elenco medesimo: quando l’elettore esprime due voti di preferenza, essi vanno attribuiti a candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda preferenza è annullata.
Il secondo elenco (per l’attribuzione di 1/3 dei seggi con lista bloccata), deve essere formato, a pena di inammissibilità, da candidati di sesso diverso in ordine alternato, escluso il capolista.

STRETTA SU ELETTI ALL’ESTERO L’opzione per l’esercizio del voto per corrispondenza va esercitata preventivamente, altrimenti l’elettore vota nella propria circoscrizione del territorio nazionale; sono previste misure più severe per garantire il carattere personale e segreto del voto per corrispondenza.

INELEGGIBILITÀ Si estende ai componenti le giunte regionali (Presidente e assessori), attualmente solo incompatibili.

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