Proposta di parere dell’On. De Micheli sull’atto del Governo nr.327

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Mercoledì 13 aprile 2011 – 82a seduta

Presidenza del Presidente On. Andrea PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio” (limitatamente alle parti di competenza), (n. 327)

 

(Parere ai sensi dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Seguito dell’esame e rinvio)

La Commissione parlamentare per la semplificazione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio», adottato ai sensi dell’articolo 14, commi 14, 15 e 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

visto il parere della Conferenza Unificata del 18 novembre 2010;

visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell’Adunanza plenaria del 13 gennaio 2011, il quale si è espresso nel senso della legittimità – alla luce della giurisprudenza costituzionale – dello schema di decreto legislativo;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame è stato presentato dal Ministro per il turismo quale strumento per ricondurre a sistema una situazione normativa complessa e frammentata, attuando una riforma organica del settore, per tutelare il turista, agevolare le imprese ed aumentare la competitività dell’offerta turistica italiana;

secondo l’Osservatorio nazionale del turismo in Italia un’impresa su dieci è legata al turismo, 390.000 in forma primaria e 174.000 in forma secondaria (il totale del comparto è pari a 565.000 imprese), e coloro che lavorano nel turismo sono oltre 3 milioni, tra diretti e indiretti;

lo schema di decreto non rende giustizia ad un Paese che ha una forte vocazione turistica e ai milioni di operatori che vi lavorano, che investono, che hanno costruito dal nulla e fatto grande un settore che produce tra il 10 e 11 per cento del PIL nazionale;

l’Italia è il Paese con più siti Unesco del mondo, 5.000 chilometri di costa balneabile, 68.000 chilometri quadrati di superficie forestale, 146 riserve naturali, 2.100 siti e monumenti archeologici, 20.000 rocche e castelli, 40.000 dimore storiche, 128 parchi tematici, 185 località termali. Luoghi meravigliosi, serviti da 33.411 alberghi, 2.374 campeggi e villaggi turistici, 11.525 aziende agrituristiche, 10.583 agenzie di viaggio, 95.000 posti barca in porti, 77.807 ristoranti, 390 aziende termali (fonte Censis);

considerato che:

il provvedimento è stato presentato nella sede del Consiglio dei ministri senza la necessaria concertazione preventiva con le associazioni di categoria, le organizzazioni dei consumatori, i sindacati e senza nessun confronto con le Regioni che hanno competenze esclusive in materia di turismo, ai sensi del Titolo V della parte seconda della Costituzione;

appare opportuno in tal senso segnalare il parere negativo espresso dalle Regioni in sede di Conferenza unificata il 18 novembre 2010 e considerare che identica posizione è stata espressa dalle associazioni di rappresentanza del settore del turismo;

in particolare le Regioni hanno respinto il diktat imposto dal Governo, chiedendo il coordinamento nazionale delle politiche del turismo e affermando la necessità di promuovere, attraverso un’intesa Stato-Regioni, un piano strategico nazionale;

la materia del turismo è al momento regolata dalla legge n. 135 del 2001 che il decreto in titolo vuole abrogare (ad eccezione dell’articolo 6);

sebbene si ritengano necessarie significative modifiche alla legge n. 135 del 2001, quest’ultima ha, quantomeno, il pregio di essere stata adottata sulla base dell’intesa tra Stato e Regioni per le politiche nazionali in materia di turismo, e a seguito di una grande concertazione di tutte le categorie di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale;

il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nel corso dell’adunanza del 13 gennaio 2011 ha consigliato al Governo di valutare se “a fronte del parere sfavorevole delle Regioni, sia il caso di soprassedere all’opera di codificazione, che potrebbe essere foriera di un contenzioso costituzionale”, riconoscendo, invece, la legittimità di un intervento unitario dello Stato in materia di turismo;

rilevato che:

la disciplina recata all’articolo 2, comma 1, nel consentire allo Stato di legiferare in materia di turismo nel caso in cui sia ravvisabile una competenza legislativa esclusiva dello Stato medesimo ovvero una competenza concorrente, è del tutto superflua in quanto enunciativa di un principio direttamente derivante dal riparto di competenze delineato dal Titolo V della parte seconda della Costituzione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale;

la predetta disciplina è altresì da considerarsi impropria e inopportuna in quanto codifica i contenuti della giurisprudenza costituzionale stessa, indicando in particolare che l’intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo è consentito quando il suo “oggetto principale” costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente;

in relazione al riconoscimento da parte della Corte Costituzionale dell’effettivo sussistere di un’esigenza unitaria che legittima l’intervento legislativo statale in materia di turismo, identico rilievo deve essere mosso anche al comma 2 del medesimo articolo 2, laddove sono richiamate altre ipotesi per le quali è consentito l’intervento legislativo dello Stato, quali valorizzazione, sviluppo e competitività a livello interno e internazionale, del settore turistico e riordino e unitarietà dell’offerta turistica;

lo schema di decreto in esame potrebbe, inoltre, presentare profili di illegittimità costituzionale per un eccesso di delega esercitata dal Governo nel settore turismo, che va oltre i principi e criteri direttivi dettati dall’articolo 14, commi 14, 15 e 18 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e dall’articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed interviene in una materia che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni e delle province autonome;

il provvedimento in titolo reca, inoltre, la contestuale attuazione di due distinte deleghe legislative, la prima di carattere generale, volta al riassetto della legislazione vigente e disposta nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 14, commi 14, 15, 18 della legge 28 novembre 2005, n. 246, cosiddetto «taglia-leggi», la seconda di natura specifica per l’attuazione – sulla base della delega conferita dalla legge comunitaria 2009 – della Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

appare del tutto infondata la scelta da parte del Governo di attuare con il decreto in esame due distinti testi normativi, e che il Consiglio di Stato – nell’esaminare l’Allegato 2 – ha peraltro sollecitato il legislatore a stralciarlo “per ragioni di ordine sistematico e di materia, oltre che di tecnica legislativa, affinché formino oggetto di un autonomo decreto legislativo, recante, appunto, modificazioni al codice del consumo”;

è pertanto indispensabile che il Governo prenda atto della confusione ingenerata dalla scelta di attuare nel contempo, con l’introduzione di due allegati, due diverse deleghe legislative, che si distinguono, oltre che per l’oggetto, per i principi e criteri direttivi che sono chiamati ad attuare, per il diverso termine di delega e per le differenti modalità di approvazione dei decreti legislativi di rispettiva attuazione, con particolare riferimento al parere parlamentare, ritirando il decreto in titolo a favore di un esercizio più corretto e conseguente delle due distinte deleghe;

non è condivisibile lo spostamento di una serie di norme dal Codice del Consumo al provvedimento in esame, in quanto il decreto legislativo n. 206 del 2005 è un corpus coordinato di norme che non possono essere frantumate in altri provvedimenti;

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