La Camera approva il decreto “sisma”

La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura la legge di conversione del decreto legge 123/2019 recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici“, che è passato alla lettura del Senato (Atto Senato 1631).

La scelta di intervenire con un l’urgenza del decreto legge risulta coerente con le molteplici e legittime richieste delle comunità locali delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite drammaticamente dal terremoto del 24 agosto 2016.

Resta nella memoria di tutti l’evento sismico che ha interessato con effetti distruttivi i comuni ubicati nelle quattro regioni dell’Italia centrale nel 2016. Il bilancio è stato pesantissimo in termini di vite umane e di economia del territorio, nonché per la distruzione di case, scuole, edifici pubblici, e per l’inestimabile pregiudizio al patrimonio culturale e artistico del Paese.

Dal 24 agosto 2016 si è verificata una sequenza di eventi sismici di straordinaria entità, oltre 112.000 scosse, di cui 9 di magnitudo pari o superiore a 5, provocando 299 vittime, di cui 237 ad Amatrice (RI), 11 ad Accumoli (RI) e 51 ad Arquata del Tronto (AP), mentre i cittadini feriti per cui è stata necessaria l’ospedalizzazione sono stati 365.

Il 30 ottobre 2016 è stato registrato l’evento sismico di magnitudo maggiore dopo quello verificatosi in Irpinia (M 6.5), con epicentro al confine umbro marchigiano, ampliando enormemente il numero di comuni coinvolti. La situazione si è ulteriormente aggravata a seguito del sisma del 18 gennaio 2017, quando è avvenuta una nuova sequenza di 4 forti scosse di magnitudo con intensità massima pari a 5,5 gradi della scala Richter. Sono state interessate dal sisma complessivamente 4 regioni, 10 province, 138 comuni e circa 8.000 km2 di territorio.1

Il testo, ampiamente modificato durante l’esame parlamentare, da nove articoli originali passa a oltre 50, interviene in più parti sul decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che racchiude le prime misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.

Ottocento emendamenti esaminati in Commissione e cinquecento in Aula tutti istruiti e approfonditi; quasi cento emendamenti approvati ci restituiscono – ha ricordato Chiara Braga capogruppo del PD nella Commissione Ambiente della Camera – “un testo molto rafforzato e migliorato rispetto a quello che inizialmente abbiamo analizzato, un testo che comunque è bene dire per la prima volta a distanza di anni affronta in maniera specifica ed organica il tema del terremoto”

In particolare, si introducono misure per garantire il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità, nonché misure finalizzate ad accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase dell’emergenza, a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici pubblici e privati.

Il titolo e il preambolo del provvedimento fanno opportunamente riferimento “ai territori colpiti da eventi sismici”, a testimonianza della volontà di comprendere nell’azione di accelerazione e completamento della ricostruzione tutte le aree del Paese che hanno subito terremoti di una certa rilevanza, l’Aquila del 2009, l’Emilia Romagna, Ischia e la Sicilia.

Per quanto riguarda per gli interventi per i comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, è giusto precisare che le misure relative a deroghe al codice dei contratti pubblici e le procedure semplificate rendono omogenea la disciplina normativa con quella già vigente per sisma del centro Italia.

“Con questo provvedimento – ha dichiarato la relatrice Stefania Pezzopane (PD) – si avvia un percorso virtuoso e si offre una svolta decisiva ai processi di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici negli scorsi anni.”

Quattro gli aspetti di assoluto valore: l’ampliamento delle aree di intervento, che precedentemente si riferivano al solo terremoto del Centro Italia; la scelta di un approccio veramente onnicomprensivo, affinché la ricostruzione non riguardi solo l’edilizia, ma anche il tessuto economico e sociale delle comunità; la ricerca di soluzioni concrete, ascoltando i suggerimenti dei territori, attraverso la semplificazione delle procedure e il rafforzamento quantitativo e qualitativo del personale; la volontà di migliorare la governance del processo di ricostruzione, puntando a un percorso di uscita dallo stato emergenziale, senza nascondersi come il ritorno alla normalità sia ancora un obiettivo lontano.

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA (ART. 1)
Lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 è prorogato al 31 dicembre 2020. Continua quindi la serie di proroghe, l’ultima delle quali è disposta fino al 31 dicembre 2019, mentre la legge di bilancio per il 2019 aveva già prorogato la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione fino al 31 dicembre 2020. L’intervento legislativo è necessario per consentire, nelle more del completamento della ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, la prosecuzione di un regime giuridico coerente con la situazione emergenziale ancora in essere nelle zone colpite dal sisma. In tal modo, le misure, comunque indispensabili all’assistenza della popolazione e alla messa in sicurezza dei siti, potranno essere adottate con modalità più celeri e sollecite nell’ambito delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali, secondo le consuete procedure previste dal Codice della protezione civile con l’adozione di delibere del Consiglio dei ministri.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIÙ BASSO (ART. 1-BIS)
L’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, da parte del Commissario per la ricostruzione, avverrà, per lavori sopra i 40mila euro ma sotto le soglie di rilevanza comunitaria, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

PERSONALE DI SOCIETÀ IN HOUSE DELLA REGIONE (ART. 1-TER)
Con un articolo introdotto dalla Commissione durante l’esame in sede referente e modificato in Aula, è prevista la possibilità per l’Ufficio speciale per la ricostruzione di avvalersi di personale di società in house della Regione. È ora possibile assumere personale con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico o amministrativo-contabile

RICOSTRUZIONE PRIVATA E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 2)
Viene modificata L’attuale disciplina che regola la ricostruzione privata, nonché la normativa sulla ricostruzione pubblica.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA
Una serie di emendamenti approvati alla Camera ha aperto la concessione di contributi per la ricostruzione privata anche agli edifici classificati GL-Aedes (edifici a struttura prefabbricata o di grande luce). I provvedimenti commissariali devono prevedere una maggiorazione del contributo per gli interventi di ricostruzione privata per i cosiddetti muri a sacco (i muri portanti di elevato spessore).

La richiesta di concessione del contributo può essere avanzata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti legittimati, allegando idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo di posta elettronica certificata.

Viene abrogata la norma secondo cui i contributi concessi per la ricostruzione privata dovevano essere trascritti nei registri immobiliari, in seguito alla già intervenuta abrogazione delle disposizioni che vietavano la cessione del bene immobile oggetto di contributo nei due anni successivi al rilascio del contributo medesimo.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Le modifiche introdotte durante l’esame in sede referente, prevedono il differimento al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale è possibile prevedere il ripristino con miglioramento sismico degli immobili di proprietà pubblica da destinare alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi in Italia centrale dal 24 agosto 2016.

Si integra la disciplina del decreto-legge n. 189, in materia di ricostruzione pubblica, in modo di dare la priorità alla ricostruzione di edifici scolastici e universitari. Qualora gli edifici siano ubicati nei centri storici, gli stessi sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. Relativamente alla destinazione urbanistica delle aree in questione, durante l’esame in sede referente è stata operata una modifica volta a prevedere (a differenza del testo iniziale che vietava ogni mutamento) che la stessa deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità.

INTERVENTI DI IMMEDIATA ESECUZIONE (ART. 2-BIS)
Questo articolo, introdotto durante l’esame in sede referente, prevede, in materia di “interventi di immediata esecuzione”, che il Commissario può differire al 30 giugno 2020 il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per l’ottenimento dei contributi per i lavori eseguiti.

SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA (ART. 3)
Le norme introducono nel decreto n. 189 uno “strumento acceleratorio” al fine di velocizzare la realizzazione degli interventi di edilizia privata. Tra le altre cose, la modifica dispone che:

  • qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privali rientrino entro specifici limiti di importo, gli Uffici speciali per la ricostruzione, adottino il provvedimento di concessione del contributo senza supplemento istruttorio, sulla base della sola certificazione redatta dal professionista di completezza e regolarità amministrativa e tecnica del progetto. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell’importo del contributo concedibile. Se gli interventi necessitano di specifici pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale. Nell’ipotesi di inattività del professionista è stata aggiunta, con un emendamento, tra i casi di convocazione della Conferenza regionale da parte dell’Ufficio speciale per la ricostruzione anche la fattispecie in cui si debbano acquisire i pareri ambientali e paesaggistici per gli interventi che riguardino aree o beni tutelati o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali;
  • nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016 (vale a dire i comuni del c.d. cratere sismico relativo agli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016), la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi ad attestare la mera conformità dell’intervento proposto all’edificio preesistente il sisma, in luogo della conformità edilizia e urbanistica;
  • gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire due elenchi separati in relazione alle domande di contributo: un elenco delle domande con unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione (elenco A) e un elenco delle domande con unità strutturali destinate ad attività produttive (elenco B), con il rispettivo ordine di priorità;
  • gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione, mediante sorteggio, in misura pari ad almeno il 20 per cento delle domande di contributo presentate.

PROGRAMMI STRAORDINARI DI RICOSTRUZIONE (ART. 3-BIS)
L’articolo in questione, introdotto durante l’esame in sede referente e modificato in Aula, prevede l’adozione, da parte delle Regioni, di uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti in Italia centrale a partire dal 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, individuati da apposita ordinanza commissariale.

La disposizione stabilisce che i programmi autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici per i quali vi sia conformità a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, igienicosanitaria e di sicurezza.

Sono in ogni caso escluse dai programmi le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione.

REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONI DEI CONTRIBUTI (ART. 3-TER)
Le domande di concessione di contributi per le quali non sia stato adottato il relativo provvedimento, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono ora essere regolarizzate, con le nuove norme, introdotte da questo provvedimento, per la semplificazione e l’accelerazione della ricostruzione degli immobili privati che rientrino nei limiti di importo definiti con ordinanze commissariali.

VARIANTI IN CORSO D’OPERA AI PROGETTI DI RIPARAZIONE DEI DANNI LEGGERI (ART. 3-TER.1)
Un emendamento approvato in Aula ha stabilito che nel corso dell’esecuzione dei lavori per danni lievi, qualora si rendessero necessarie, possono essere ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile, purché compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica ed urbanistico-edilizia.

SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE E AI BENI CULTURALI (ART. 3-TER.1.)
Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali il Presidente della Regione-vice commissario – il quale può delegare lo svolgimento di tutta l’attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati – non solo può derogare all’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici (qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza) ma ora, grazie anche un emendamento approvato dall’Aula, anche al comma 4, articolo 37, sull’aggregazione delle centrali di committenza.

CONFERENZA PERMANENTE (ARTICOLO 3-QUATER)
La partecipazione alla Conferenza permanente disciplinata per gli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 è qualificata come “dovere di ufficio”. Si rammenta che essa opera come una vera e propria conferenza di servizi decisoria.

ART-BONUS PER VENEZIA E MATERA (ART. 3- QUINQUIES)
L’articolo, introdotto durante l’esame in sede referente, estende la fruizione del c.d. Art-bonus anche alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei territori di Venezia e di Matera, appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose. A decorrere dal 2016, la misura del credito d’imposta è del 65%.

INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (ART. 3-SEXIES)
Durante l’esame in Commissione è stato modificato l’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 estendendo da tre a sei anni la durata dell’intervento del Fondo di garanzia in favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei territori delle dell’Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016.

URGENTE RIMOZIONE DI MATERIALI PRODOTTI A SEGUITO DI EVENTI SISMICI (ART. 4)
Si introducono procedure semplificate per consentire lo smaltimento delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici e di infrastrutture a seguito degli eventi sismici. Partendo dalle esperienze maturate nelle emergenze seguite ai terremoti dell’Aquila nel 2009, dell’Emilia Romagna nel 2012 e dell’Italia centrale nel 2016 e nel 2017, si è intervenuti ancora sul decreto legge n. 189, in modo di prevedere l’aggiornamento dei piani regionali e velocizzarne le procedure.

I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria sono chiamati a predisporre gli aggiornamenti dei piani entro il 31 dicembre 2019. La norma precisa che l’aggiornamento in questione deve essere effettuato dalle Regioni – sentito il Commissario straordinario e fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate – e deve includere, in particolare, l’individuazione dei nuovi siti di stoccaggio temporaneo. In caso di inosservanza del termine, viene attribuita al Commissario straordinario la facoltà di aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata. Resta fermo che le Regioni potranno in ogni momento contribuire con proprie risorse.

Inoltre, si dispone che la raccolta e il trasporto ai centri di raccolta dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti possa essere effettuata – oltre che direttamente dalle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o attraverso imprese di trasporto autorizzate – anche da imprese individuate dai comuni e dalle pubbliche amministrazioni, attraverso la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, come previsto dal Codice dei contratti pubblici.

La possibilità di ricorrere al mercato si aggiunge, quindi, a quelle già previste dal testo vigente, che consente appunto l’affidamento del servizio alle aziende che svolgono la gestione integrata dei rifiuti urbani direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate.

Infine, viene ridotto da 60 a 15 giorni il termine previsto dal codice dell’ambiente, per l’invio della comunicazione necessaria per l’inizio dell’attività di un impianto mobile, quando occorra tale ausilio nel sito temporaneo di deposito per il trattamento delle macerie.

Alcune modifiche sono state introdotte alla Camera, sempre in Commissione, al fine di disciplinare i controlli sulle frazioni di rifiuto che residuano dalle macerie dopo che, in fase di raccolta o di deposito temporaneo, si è provveduto allo scarto dell’amianto e all’eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

DISCIPLINA DELLA SUBAPPALTABILITÀ (ART. 4-BIS)
Il nuovo articolo modifica la disciplina della subappaltabilità delle lavorazioni nei contratti tra privati. In particolare è esteso il campo d’applicazione della norma così da consentire la subappaltabilità (alle condizioni indicate, cioè previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla normativa) non solo delle lavorazioni speciali (come prevede il testo vigente) ma di tutte le lavorazioni

“RESTO AL SUD” ANCHE NEI COMUNI DEL CRATERE (ART.5)
Si estende anche al territorio dei Comuni del cratere, la misura a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno denominata “Resto al Sud”, – in deroga ai limiti di età stabiliti ai fini dell’accesso alla stessa (soggetti di età compresa tra i 18 e i 45 anni) – anche ai territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del centro Italia.

INCENTIVI PER L’INSEDIAMENTO NEI PICCOLI COMUNI (ART. 5-BIS)
L’articolo in esame, introdotto in Commissione, consente alle Regioni di predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale (con l’impegno di non modificarla per un decennio) nei comuni, con meno di 5.000 abitanti, colpiti dagli eventi sismici del 2016 in Italia centrale e individuati dalle regioni.

Gli incentivi e i premi contemplati possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento e per quelle di acquisto, di ristrutturazione o di locazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Le Regioni possono predisporre ulteriori forme di agevolazione.

ESTENSIONE DEI CONTRIBUTI A COMUNI COLPITI DAL SISMA (ART. 6)
La normativa vigente attribuiva ai comuni con più di 30 mila abitanti indicati nell’allegato 1 del decreto n. 189 un contributo di 5 milioni per il 2019 per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza di strade ed infrastrutture comunali. Ora si estende il contributo anche ai comuni elencati nell’allegato 2 e si affida il riparto dei fondi ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

ANTICIPAZIONI AI PROFESSIONISTI PER LE PRESTAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA RICOSTRUZIONE PRIVATA (ART. 7)
Una novella al decreto legge n. 189, estende la destinazione delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate anche alle anticipazioni dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori. Per tali anticipazioni il professionista o il tecnico non sono tenuti a presentare garanzia, fermo restando l’obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.

PROROGA DI TERMINI (ART. 8)
Prevista la proroga di termini relativi ad alcune agevolazioni previste in favore dei territori colpiti da eventi sismici, allo scopo di favorire la ripresa economica delle attività produttive locali. Si tratta in particolare delle seguenti proroghe.

Si differisce il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni colpiti dal sisma dell’agosto 2016. Il differimento non dà luogo all’applicazione di sanzioni e interessi.

Un’altra disposizione proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità di applicare ai sindaci e assessori dei comuni colpiti dal sisma con meno di 5.000 abitanti l’indennità di funzione prevista per i comuni fino a 30.000 abitanti.

Le Autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria a favore dei titolari delle utenze di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia relative a immobili inagibili in seguito al sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016. La proroga delle agevolazioni si applica, altresì, ai comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi (c.d. “busta paga pesante”), in seguito agli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 nel limite del 40 per cento degli importi dovuti, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili. Per coloro che non avevano chiesto la rateizzazione, una circolare INPS provvederà a disciplinare la restituzione del 60 per cento già versato.

Prorogato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 il termine della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia per i soggetti danneggiati dagli eventi sismici che abbiano dichiarato l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale о dell’azienda, ai sensi del testo unico di cui al DPR n. 445 del 2000, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti (Agenzia delle entrate e INPS).

MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE NEI COMUNI DEL CRATERE (ART. 9)
L’articolo, come sostituito nel corso dell’esame in Commissione, prevede che alle imprese agricole che ricadono nei comuni del cratere possano essere concessi:

  • • mutui agevolati per investimenti, a tasso zero, della durata massima di 10 anni per un importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile;
  • contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile;
  • mutui agevolati a tasso zero di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.

Le misure previste si applicano anche alle imprese boschive ubicate negli stessi comuni colpiti dai terremoti.

PROROGA DELLA VITA TECNICA IMPIANTI DI RISALITA (ART. 9.1.)
La “vita tecnica” degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2020, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell’esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

INTERVENTI VARI (ARTT. 9-BIS E SEGUENTI)
Durante l’esame, prima in Commissione e poi in Aula, sono stati approvate una serie di misure che hanno tra l’altro allargato gli interventi, estendendoli anche ad altri eventi sismici e non solo. In sintesi sono illustrate le disposizioni approvate.

L’articolo 9-bis (Imposta sostitutiva sui redditi da pensione di fonte estera), dispone pertanto che anche le persone fisiche titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti colpiti dagli eventi sismici possono optare per il regime fiscale opzionale d’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota al 7 per cento.

L’articolo 9-ter (Modifiche all’art. 94-bis del Testo unico sull’edilizia in materia di disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) apporta alcune modifiche alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, volte a: modificare il parametro per il calcolo del valore dell’accelerazione orizzontale al suolo di un terremoto; escludere le località a bassa sismicità (zone 3 e 4) dall’ambito definitorio degli “interventi rilevanti”; nonché a intervenire sulla definizione di interventi di “minore rilevanza” nei confronti della pubblica incolumità.

L’articolo 9-quater (Modifiche all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77) riscrive la disposizione che vieta la concessione di contributi e agevolazioni per la ricostruzione o la riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 per i beni alienati dopo tale data. La riscrittura operata dall’articolo in esame prevede invece che la “non spettanza di contributi e agevolazioni” sia limitata ai beni alienati, dopo la medesima data, a soggetti privati diversi: dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado; dal partner dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e dal convivente di fatto. Lo scopo è quello di rendere più agevole il trasferimento della proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo e di semplificare gli adempimenti connessi al trasferimento medesimo.

L’articolo 9-quinquies (Personale a tempo determinato del comune de L’Aquila) riconosce anche per il 2020 al Comune de L’Aquila la facoltà di avvalersi la di personale a tempo determinato in deroga a quanto disposto in materia dalla normativa vigente.

L’articolo 9-sexies (Certificazione degli interventi in variante sugli edifici privati colpiti dal sisma del 2009) interviene in merito ai lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati colpiti dal sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo, al fine di precisare i soggetti incaricati alla certificazione prevista nel caso di migliorie o altri interventi difformi.

L’articolo 9-septies (Modifiche all’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113) prevede, per il 2020, uno stanziamento di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 diversi dall’Aquila, nonché un contributo di 500.000 euro destinato all’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere relativo allo stesso evento sismico.

L’articolo 9-octies (Affidamento delle funzioni di RUP – sisma 2012) integra la disciplina degli interventi per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, al fine di consentire l’affidamento delle funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) al personale assunto dalla Soprintendenza, nonché ad altro personale di cui essa si avvalga, anche mediante convenzione, anche con le società Ales ed Invitalia.

L’articolo 9-novies (Misure per lo svolgimento degli anni scolastici nelle zone colpite dal sisma) estende agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici nelle zone colpite dal sisma, già previste per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Si tratta della possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe, nonché di attivare ulteriori posti di personale: personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente.

L’articolo 9-decies (Indirizzo e coordinamento delle attività di ripristino e ricostruzione a seguito di eventi calamitosi) attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento svolte dai soggetti istituzionali competenti in materia di ripristino e ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale ovvero derivanti da attività umana. La disposizione si riferisce a quelle attività svolte successivamente agli interventi di protezione civile. La novella mantiene in capo alla Presidenza del Consiglio, inoltre, le funzioni di indirizzo e coordinamento riconducibili al progetto “Casa Italia”.

L’articolo 9-duodecies (Modifiche all’articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91) rende applicabili ai territori interessati dai terremoti 2016 e gennaio 2017 le misure per l’utilizzo delle terre abbandonate o incolte introdotte per le sole regioni del Sud, dal decreto-legge n. 91 del 2017.

L’articolo 9-terdecies (Modifiche all’art. 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) modifica la disciplina vigente che consente ai Comuni del cratere del sisma del 2009 diversi da L’Aquila di predisporre, nei centri storici o negli ambiti oggetto dei piani di ricostruzione dei centri storici, programmi coordinati di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica. Tale disposizione viene modificata prevedendo che il programma coordinato in questione riguarda anche interventi connessi e complementari agli interventi di ricostruzione privata. Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Restano in ogni caso ferme le vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici.

L’articolo 9-quaterdecies (Integrazione delle funzioni del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dall’evento sismico del 21 agosto 2017) modifica il decreto legge n. 189 del 2016 prevedendo che tra le funzioni del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dall’evento sismico del 21 agosto 2017 rientrano anche quelle di provvedere, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell’assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione e di disporre la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà.

L’articolo 9-quinquies decies (Risorse della contabilità speciale per il sisma di Ischia 2017) stabilisce, con riferimento agli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di dell’isola di Ischia colpiti dal sisma, che le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, dopo la conclusione delle attività previste, e non più necessarie per le finalità originarie, possono essere destinate dal Commissario ad altre finalità previste.

L’articolo 9-sexiesdecies (Modifica all’articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) provvede a semplificare le modalità di selezione dell’impresa esecutrice dei lavori da parte del beneficiario dei contributi per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati situati nei territori dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017. La selezione è compiuta esclusivamente tra le imprese iscritte nella speciale Anagrafe antimafia degli esecutori.

L’articolo 9-septiesdecies (Introduzione dell’articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) prevede e disciplina l’approvazione di un piano di ricostruzione, redatto dalla Regione Campania, per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma che ha colpito l’isola di Ischia il 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori colpiti.

L’articolo 9-duodevicies (Modifiche all’art. 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) modifica la disciplina riguardante gli interventi di ricostruzione pubblica, nei territori dei comuni dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici.

L’articolo 9-undevicies (Modifiche all’art. 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109), prevede che l’affidamento degli incarichi di progettazione per gli interventi di ricostruzione nei territori dell’Isola di Ischia, per importi inferiori alla soglia comunitaria, avvenga mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all’articolo 46 del Codice dei contratti pubblici (come previsto dal testo già vigente), utilizzando però il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste in materia di offerte anormalmente basse. Si aggiunge la previsione che gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

L’articolo 9-vicies (Interventi volti alla ripresa economica nell’Isola di Ischia) stabilisce che i contributi diretti alle imprese ubicate nei Comuni dell’Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 siano estesi a quelle imprese che abbiano totalmente sospeso la propria attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell’immobile strumentale alla medesima attività, nel caso in cui l’ubicazione di tale immobile sia infungibile.

L’articolo 9-vicies semel (Risorse per le attività culturali nelle aree colpite da eventi sismici) autorizza per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Prevede altresì il trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri di una quota (pari a 700.000 euro) delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2019 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali a L’Aquila e nel territorio colpito dal terremoto del 6 aprile 2009.

L’articolo 9-vicies bis (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32) prevede una serie di modifiche alle disposizioni recate dal decreto-legge n 32 del 2019 (c.d. “sblocca cantieri”) relativamente agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Campobasso (a far data dal 16 agosto 2018) e la città metropolitana di Catania (il 26 dicembre 2018). Le nuove norme intervengono, tra l’altro, sull’ordine di priorità per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata; le spese finanziabili con i contributi per la ricostruzione privata e autorizzano assunzioni nei Comuni della città metropolitana di Catania.

L’articolo 9-vicies ter (Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma 2009) prevede la possibilità, per i Comuni del cratere del sisma del 2009 diversi da L’Aquila, di integrare i programmi di interventi nei centri storici, coerentemente con le modifiche introdotte dal presente decreto-legge.

L’articolo 9-vicies quater (Proroga della sospensione dei mutui per il sisma del 2012) proroga al 2021 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui, da corrispondere nel 2020, concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Sono incluse nella predetta sospensione anche le rate il cui pagamento è stato differito dalle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015. Gli oneri sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall’anno 2021, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

L’articolo 9-vicies quinquies (Proroga esenzione IMU ai Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012) proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il termine per l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero nei comuni delle regioni colpiti dal sisma del 2012.

L’articolo 9-vicies sexies (Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili) proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari per i soggetti residenti nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, dagli eccezionali eventi atmosferici del 30 gennaio e del 18 febbraio 2014, nonché dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

L’articolo 9-vicies septies (Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici) autorizza i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, a nominare il segretario dell’ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all’entità demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva.

L’articolo 9-duodetricies (Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016) dispone, a decorrere dall’anno 2021, che il Commissario straordinario può destinare fino a 50 milioni di euro ad un programma di sviluppo da realizzare attraverso: 1) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; 2) attività e programmi di promozione turistica e culturale; 3) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; 4) interventi per il sostegno delle attività imprenditoriali; 5) interventi per sostenere l’accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese; 6) interventi e servizi di rete e connettività, anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese.

L’articolo 9-undetricies (Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato) prevede che anche quest’anno, i risparmi della Camera dei Deputati, pari a 100 milioni, siano destinati alle zone colpite dal terremoto. Una quota dell’importo, pari a circa 27 milioni, è destinata per la realizzazione di uno o più interventi fino ad un importo massimo di 200 mila euro per i comuni con meno di 30.000 abitanti, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dalla assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.

L’articolo 9-tricies (Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016) autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni interessate dal sisma del 2016.

L’articolo 9-tricies semel (Sospensione dell’incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e A25) dispone la sospensione dell’incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e A25 nelle more della rinegoziazione con la società concessionaria delle condizioni della concessione. Detta sospensione – anche finalizzata ad evitare gli effetti di eventuali incrementi sugli utenti – è disposta per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 31 ottobre 2021, in ogni caso non oltre la data di conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell’attuale concessione qualora tale data sia anteriore al 31 ottobre 2021.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *