Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell’economia internazionale.

Il modello organizzativo proposto prevede in particolare che le operazioni di internazionalizzazione delle imprese assistite da garanzia o assicurazione della SACE Spa possano essere finanziate dalla Cassa con l’utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta postale, ovvero dall’emissione di titoli, dall’assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie. In attuazione della norma in esame è stato adottato il decreto MEF del 22 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2010.

Start-up di progetti di internazionalizzazione

La legge n. 99/2009 all’articolo 14 istituisce presso la Tesoreria dello Stato un Fondo rotativo destinato a favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione delle imprese, la cui gestione viene assegnata alla SIMEST Spa. Si ricorda che tale società è controllata dal Governo italiano, che detiene il 76 per cento del pacchetto azionario, ed è stata istituita con il compito di promuovere il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane e di assistere gli imprenditori nelle loro attività all’estero.

Al Fondo saranno assegnate le disponibilità finanziarie derivanti da utili di competenza del Ministero dello sviluppo economico quale socio della SIMEST e già destinati, ai sensi del decreto legislativo n. 143/1998, allo sviluppo delle esportazioni.

Gli interventi del Fondo sono stati destinati ad investimenti di carattere transitorio, e non di controllo, nel capitale di rischio di società costituite appositamente da parte di piccole e medie imprese e di loro raggruppamenti, finalizzati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione.

La norma ha la finalità di supportare, attraverso investimenti nel capitale di rischio transitori e di minoranza, lo sviluppo di società che realizzino progetti di internazionalizzazione mediante società costituite da raggruppamenti di piccole e medie imprese che solitamente incontrano difficoltà nell’affrontare i mercati extra-europei a causa delle loro dimensioni.

Ricerca e innovazione

Nel campo della ricerca e dell’innovazione tra i provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese si segnala, in particolare, il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 marzo 2009 che ha istituito un Fondo nazionale per l’innovazione, con una dotazione di circa 60 milioni di euro, al fine di consentire (come previsto dall’articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) la piena partecipazione delle PMI al sistema di proprietà industriale ed il rafforzamento del brevetto italiano, nonché per favorire la trasferibilità dei titoli della proprietà industriale e la loro capacità di attrarre finanziamenti, anche dall’estero.

Tali finalità sono perseguite attraverso l’attuazione di interventi tesi ad agevolare l’accesso da parte delle PMI al capitale di rischio e di debito per il sostegno finanziario a progetti innovativi basati sull’utilizzo economico dei titoli della proprietà industriale.

Gli interventi del Fondo sono attuati attraverso la compartecipazione delle risorse pubbliche in operazioni finanziarie progettate, co-finanziate e gestite da soggetti intermediari (banche e intermediari finanziari), espressamente finalizzate al sostegno di progetti innovativi collegati a titoli della proprietà industriale.

Le risorse del Fondo sono assegnate, in via prioritaria, in favore di operazioni finanziarie:

adeguate a realizzare il finanziamento di progetti aziendali innovativi basati sull’utilizzo economico dei titoli della proprietà industriale

che coinvolgono gli attori della filiera dell’innovazione, in particolare Università e centri di ricerca

in cui il soggetto intermediario proponente assicura l’apporto di competenze finanziarie e gestionali.

Il nuovo Fondo è stato reso operativo con la firma degli avvisi pubblici di attuazione del Ministro dello sviluppo economico (sul punto si rinvia alla Circolare dell’area «affari legislativi» n. 19193 del 13 maggio 2009), che si riferiscono alle due macroaree di intervento individuate dal citato decreto: il finanziamento di debito, a cui vengono destinati 37,5 milioni di euro, e il capitale di rischio, a cui sono assegnati 20 milioni di euro. I due interventi sono entrati in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (contratti pubblici) n. 153 del 30 dicembre 2009. Gli avvisi pubblici riguardano esclusivamente gli intermediari finanziari, in quanto sono diretti a selezionare i soggetti proponenti che dovranno presentare proposte volte ad agevolare, attraverso l’impiego delle risorse del Fondo, l’accesso al credito o al finanziamento in capitale di rischio per le PMI.

Il coinvolgimento delle imprese, mediante la presentazione di progetti imprenditoriali innovativi anche in forma congiunta mediante contratto di rete, sarà quindi possibile soltanto a seguito dell’aggiudicazione degli avvisi da parte degli intermediari proponenti.

Si ricorda inoltre il DM 23 luglio 2009 che, in attuazione dell’articolo 1, comma 845, della legge finanziaria 2007, ha disciplinato la concessione di agevolazioni per la realizzazione di investimenti produttivi innovativi finalizzati allo sviluppo di piccole imprese di nuova costituzione, all’industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo sperimentale, a programmi di investimento volti al risparmio energetico e alla riduzione degli impatti ambientali delle unità produttive interessate, a specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale.

Misure di carattere fiscale

Il su citato decreto-legge n. 78/2009 ha previsto inoltre norme volte a favorire gli investimenti e la capitalizzazione delle imprese tramite incentivi di carattere fiscale, che saranno utili anche a rendere più solide e produttive le piccole e medie imprese.

In particolare, l’articolo 5 del decreto-legge ha introdotto agevolazioni fiscali in favore dei titolari di redditi d’impresa che effettuano investimenti e in favore delle società che incrementano il capitale sociale meglio illustrate di seguito (oltre a disposizioni volte al sostegno finanziario delle PMI: cfr. supra).

Ulteriori agevolazioni fiscali per i titolari di redditi d’impresa che effettuano investimenti sono previste dal decreto-legge 40/2010 («decreto incentivi»).

Detassazione degli investimenti

L’articolo 5 del decreto-legge n. 78/2009 ha disposto l’esclusione, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, di una quota del costo sostenuto per l’acquisto delle tipologie di investimenti indicati nella norma in esame (commi da 1 a 3-bis).

La finalità della norma è quella di fornire impulsi positivi per fronteggiare l’attuale momento di crisi economica e che la disposizione introduce un regime di detassazione che riprende strutturalmente le agevolazioni disposte dalla legge n. 383 del 2001 e dalla legge n. 489 del 1994.

Il beneficio è introdotto in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, ossia le persone fisiche e le persone giuridiche esercenti attività d’impresa che realizzano, nell’esercizio della propria attività, un utile o una perdita fiscale.

L’agevolazione consiste, sostanzialmente, in una esenzione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali e dell’imposta sul reddito delle società (IRPEF e relative addizionali e IRES) mentre non rileva ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Rientrano nell’agevolazione i nuovi investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010.

Gli investimenti effettuati nel 2009 e nel 2010 produrranno effetti in termini di saldo dell’imposta da versare, rispettivamente, nel 2010 e nel 2011.

Il comma 1 esclude dall’imposizione sul reddito d’impresa il 50 per cento degli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco.

Ai sensi del comma 2 la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999.

Il comma 3 stabilisce che il beneficio è revocato in caso di cessione del bene oggetto dell’investimento ovvero di destinazione dello stesso a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’acquisto.

Il comma 3-bis dispone una ipotesi ulteriore di revoca del beneficio che riguarda, diversamente da quanto previsto nel comma 3, il soggetto cessionario indipendentemente dal momento in cui avviene la cessione.

In particolare, la revoca opera qualora il bene oggetto dell’investimento viene ceduto ad un soggetto avente stabile organizzazione in paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

Ulteriori agevolazioni fiscali, introdotte con il decreto-legge n. 40 del 2010 («decreto incentivi»), sono finalizzate ad incentivare gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, per la realizzazione di campionari, nei settori di industria tessile e di attività di confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia – come individuati nelle divisioni 13 e 14 della tabella ATECO.

Il beneficio fiscale – nel limite complessivo di 70 milioni di euro – consiste in una riduzione del reddito d’impresa determinato ai fini delle imposte sui redditi di un ammontare corrispondente al valore degli investimenti.

L’agevolazione fiscale spetta limitatamente agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 fino al termine del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. In sostanza, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il beneficio spetta per gli investimenti effettuati nel 2010.

In ogni caso, la fruizione del beneficio spetta al contribuente solo al momento del pagamento del saldo delle imposte determinato in sede di dichiarazione dei redditi mentre non rileva ai fini della determinazione degli acconti IRPEF e IRES dovuti.

L’agevolazione è fruibile nei limiti degli importi de minimis previsti dall’Unione europea.

La normativa europea stabilisce che l’introduzione di agevolazioni fiscali di natura «non generalizzata», ma dirette a produrre un vantaggio selettivo qualificato come aiuto di Stato (per alcuni soggetti, per specifiche attività o settori, per particolari zone territoriali) necessita di un’apposita autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88 del Trattato CE, fatte salve alcune deroghe che interessano specifiche aree regionali o specifici settori di attività.

Inoltre, al fine di semplificare l’introduzione di norme agevolative, la normativa comunitaria consente il riconoscimento di aiuti di minima entità (c.d. de minimis) senza obbligo di notifica ed autorizzazione. Il Regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti «de minimis», approvato per il periodo 2007-2013, ha elevato il limite di aiuti triennali da 100.000 a 200.000 euro.

Si segnala, inoltre, che la Commissione europea con Comunicazione 7 aprile 2009, n. 2009/C83/01, ha innalzato da 200.000 a 500.000 euro in tre anni l’importo della sovvenzione che può essere concessa al singolo beneficiario, in deroga agli articoli 87 e 88 del TUE.

Agevolazioni in favore della capitalizzazione delle società

Il comma 3-ter dell’articolo 5 del decreto-legge n. 78/2009 ha introdotto un regime fiscale agevolato diretto a favorire la capitalizzazione delle società di capitale e delle società di persone.

In particolare, si introduce la possibilità di escludere dalla imposizione fiscale il rendimento presunto dell’aumento di capitale sociale, qualora l’operazione di capitalizzazione:

sia perfezionata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento. Ai fini dell’applicazione della norma, pertanto, non è sufficiente la semplice delibera assembleare di approvazione dell’aumento del capitale sociale;

comporti la sottoscrizione delle nuove quote o azioni da parte di una persona fisica. Sono pertanto esclusi dal beneficio gli aumenti di capitale sociale sottoscritti da qualunque tipo di soggetto diverso dalle persone fisiche;

sia eseguita con conferimento effettuato ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del Codice civile.

L’importo agevolato escluso da imposizione fiscale è pari al rendimento presunto annuo determinato in misura corrispondente al 3 per cento dell’incremento del capitale sociale fino ad un massimo di 500.000 euro. Pertanto, in sostanza, l’ammontare massimo dell’importo annuo escluso dalla imposizione fiscale risulta pari a 15.000 euro.

Il periodo agevolato in cui opera la detassazione è fissato in cinque anni e decorre dal periodo d’imposta nel corso del quale è stato perfezionato l’aumento del capitale sociale.

Semplificazione burocratica

Il decreto-legge n. 112/2008

con l’articolo 38 ha provveduto, altresì, all’introduzione di norme volte a semplificare le procedure per l’avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, affidando al Governo il compito di modificare la disciplina dello sportello unico per le attività produttive.

In particolare l’articolo 38 ha demandato ad un regolamento di delegificazione, nel rispetto di specifici principi e criteri, la semplificazione e il riordino della disciplina degli sportelli unici delle attività produttive, già previsti presso i comuni dal decreto legislativo n. 112/1998.

Lo sportello unico dovrà essere l’unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’attività produttiva del richiedente, con il compito di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Per i Comuni che non istituiscono lo sportello unico, le funzioni inerenti lo sportello unico verranno esercitate dalle Camere di commercio, mediante il portale «impresa.gov», che assume la denominazione di «impresainungiorno», gestito congiuntamente con l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Le imprese possono richiedere per le comunicazioni una casella di posta elettronica certificata (PEC), fornita gratuitamente dalle Camere di commercio.

Nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA), sarà possibile avviare immediatamente l’attività d’impresa con il rilascio da parte dello sportello unico di una ricevuta.

In attuazione di tale disciplina, acquisiti i pareri parlamentari sullo schema di regolamento iniziale (atto n. 207), è stato emanato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010. Il provvedimento abroga il precedente regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998 e attua un riordino complessivo della disciplina del SUAP, che – già individuato come canale unico tra imprenditore e amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali – è caratterizzato dall’introduzione dell’esclusivo utilizzo degli strumenti telematici. Si è addirittura scelto di considerare «non idoneo» il SUAP del Comune che non sia in grado di operare esclusivamente per via telematica. Questa decisione consente un’efficacia immediata al regolamento, prevedendo da subito l’attivazione di SUAP telematici presso i Comuni o, in mancanza, presso la Camera di commercio. Il regolamento dispone inoltre un coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo. Allo scopo di garantire al sistema dei SUAP l’effettiva operatività e salvaguardare gli investimenti tecnologici già effettuati dalle regioni, è stato affidato al portale www.impresainungiorno.it il compito di facilitare il collegamento con quelli già realizzati dalle Regioni stesse. Tale portale, già collegato al sistema pubblico di connettività (SPC), dovrebbe sopperire anche alle carenze informatiche dei comuni. Tra le numerose novità che consentono di velocizzare l’avvio di un’impresa, si segnala la possibilità di una contestuale presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) e della comunicazione unica per la nascita dell’impresa (v. infra) presso il Registro delle imprese, che quindi trasmette immediatamente la DIA al SUAP.

Con altro regolamento si provvede ad individuare i requisiti, le modalità di accreditamento e di verifica dell’attività delle Agenzie per le imprese, cioè dei soggetti privati ai quali può essere affidata l’istruttoria e l’attestazione della sussistenza dei requisiti e presupposti normativi con riferimento alle istanze relative all’esercizio dell’attività di impresa. In attuazione di tale previsione, acquisiti i pareri parlamentari sullo schema di regolamento iniziale (atto n. 208), è stato emanato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 159/2010.

Come precisato dalla legge 69/2009, le disposizioni del summenzionato articolo 38 costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE, nota anche come direttiva «servizi», che mira a facilitare la libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e la libera circolazione dei servizi tra Stati membri garantendo al contempo un’elevata qualità dei servizi stessi.

Per quanto riguarda le comunicazioni iniziali per l’avvio dell’attività d’impresa, si ricorda inoltre che l’articolo 9 del decreto-legge n. 7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007, ha previsto che gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l’iscrizione al Registro delle imprese, ai fini previdenziali, assicurativi e fiscali, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA, siano assolti tramite una comunicazione unica presentata per via telematica o su supporto informatico all’Ufficio del Registro delle imprese delle Camere di commercio, il quale rilascia una ricevuta che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale e si fa carico di informare le altre amministrazioni competenti dell’avvenuta presentazione della comunicazione unica. Tale procedura si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell’attività d’impresa. Trascorsa la fase sperimentale di sei mesi durante la quale gli interessati hanno avuto la possibilità di avvalersi ancora della procedura tradizionale, dal 1o aprile 2010 per creare un’impresa è diventato obbligatorio utilizzare la procedura della comunicazione unica.

Si ricorda inoltre che, ai fini della semplificazione e della rapidità delle procedure relative all’avvio e all’esercizio dell’impresa, l’articolo 49 decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, dispone la sostituzione della disciplina della dichiarazione di inizio attività (DIA) – recata da ogni normativa statale e regionale – con quella della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

In particolare, la SCIA, introdotta sostituendo integralmente l’articolo 19 della legge n. 241/1990, rispetto alla DIA presenta una serie di semplificazioni. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà correderanno la segnalazione per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Ulteriore corredo sarà offerto dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati (con allegati gli elaborati tecnici necessari per le verifiche di competenza dell’amministrazione), ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte delle Agenzie delle imprese, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale. Le autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni sostituiranno anche l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive; sono sempre salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. Lo spazio operativo dell’amministrazione competente è solo quello di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti: ciò deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione e può contenere l’ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990. Decorso il suddetto termine di sessanta giorni, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.

Altri interventi a favore dell’apparato produttivo

Interventi di reindustrializzazione

La legge n. 99/2009 contiene disposizioni volte a promuovere gli interventi di reindustrializzazione sulla base di una approccio innovativo e sistematico che ruota attorno all’accordo di programma quale strumento di regolamentazione concordata alla cui definizione partecipano tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti.

L’individuazione delle aree e dei distretti in crisi in cui realizzare gli interventi è stata demandata ad un decreto del Ministro per lo sviluppo economico, al quale è stato, altresì, affidato il coordinamento dell’accordo di programma, anche avvalendosi, a tal fine, dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti (ex Sviluppo Italia) che dovrà provvede all’attuazione degli interventi agevolativi sulla base di direttive emanate dal Ministro.

Inoltre, il Governo è stato delegato ad effettuare un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione. La delega è finalizzata a rilanciare l’intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno, in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale.

Ricerca e innovazione

I temi della ricerca e dell’innovazione ricorrono in varie norme contenute nella legge n. 99/2009. Tale legge prevede il riordino del sistema degli incentivi e agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione.

Inoltre, vengono destinate risorse agli interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico in determinati ambiti, tra cui: le iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati; i progetti di innovazione industriale; la ricerca e lo sviluppo per l’innovazione del prodotto e di processo nelle aree industriali in situazione di crisi.

Si ricorda che la disciplina relativa ai progetti di innovazione industriale (PII) è stata introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006, articolo 1, commi 842-846) per favorire lo sviluppo di una specifica tipologia di prodotti e servizi ad alto contenuto di innovazione in aree tecnologiche strategiche per la crescita e la competitività del Paese: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie per la vita, nuove tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche.

Con la legge 99/2009 vengono individuate, in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla legge finanziaria 2007, quelle relative alla tecnologia dell’informazione e della comunicazione, all’industria aerospaziale, all’osservazione della terra e all’ambiente. Peraltro, la legge attribuisce al Ministro dello sviluppo economico il potere di individuare nuove aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale ovvero di aggiornare o modificare quelle già individuate, entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, e – a regime – entro il 30 giugno di ogni anno.

Il DM 23 luglio 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2009), in attuazione dell’articolo 1, comma 845, della legge finanziaria 2007, ha disciplinato la concessione di agevolazioni per la realizzazione di investimenti produttivi innovativi finalizzati allo sviluppo di piccole imprese di nuova costituzione, all’industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo sperimentale, a programmi di investimento volti al risparmio energetico e alla riduzione degli impatti ambientali delle unità produttive interessate, a specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale.

La legge n. 99/2009 recava poi una delega per riordinare, semplificandolo e razionalizzandolo, il sistema delle stazioni sperimentali per l’industria, enti pubblici economici sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. L’articolo 7, comma 20, del succitato decreto-legge n. 78/2010 dispone la soppressione delle stazioni sperimentali per l’industria e il trasferimento dei compiti ed attribuzioni esercitati e del personale alle Camere di commercio.

Si consideri inoltre che l’articolo 4 del decreto-legge n. 112/2008 ha autorizzato la costituzione di appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, per la realizzazione di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive ad elevato contenuto innovativo.

Con l’articolo 39, comma 2, della legge n. 69/2009 viene incentivata la creazione di imprese nei settori innovativi promosse da giovani ricercatori.

Per quanto riguarda i finanziamenti pubblici alla ricerca applicata o alla ricerca industriale, si segnalano i seguenti recenti decreti ministeriali:

DM 14 dicembre 2009 del Ministro dello sviluppo economico, che disciplina i contratti di innovazione tecnologica tra Ministero, imprese ed organismi di ricerca pubblici e privati, fissando le condizioni, i criteri e le modalità agevolative per progetti di rilevanti dimensioni finalizzati a promuovere azioni di innovazione tecnologica;

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